Pos. I Prot. _______ /118.08.11

OGGETTO: Agricoltura e foreste - Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Limiti previsti dal bando.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi strutturali
(rif. nota 11 aprile 2008, n. 39305)
PALERMO

1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento -premesso che il "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Sicilia", prevede la pubblicazione, anche con cadenza biennale, di un bando di gara per il finanziamento di progetti relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti- rappresenta che, in diverse campagne, "piuttosto che pubblicare un nuovo bando, è stata utilizzata la graduatoria precedente, non completamente finanziata a causa delle insufficienti risorse finanziarie nella campagna di emanazione del bando, attraverso il suo scorrimento".
Rappresenta altresì codesto Assessorato che nella G.U.R.S. n. 49 del 12 ottobre 2007, "per la prima volta", è stato pubblicato "un unico decreto" con il quale si è previsto, il completo scorrimento della graduatoria relativa al bando precedente, e, contestualmente, l'adozione di un nuovo bando per il finanziamento di nuovi progetti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, specificando in proposito che "le risorse destinate al finanziamento dei nuovi progetti sarebbero state quelle assegnate alla Sicilia per la campagna 2007/2008, detratte di quelle necessarie al completo scorrimento della graduatoria precedente".
Riferisce codesto Dipartimento che, nel pubblicare un nuovo bando per la campagna 2007/2008, l'intenzione della Amministrazione era quella di non consentire la partecipazione a tale nuovo bando di quelle ditte che avevano "un progetto inserito nella vecchia graduatoria recuperato al finanziamento utilizzando le risorse relative alla campagna 2007/2008", ciò al fine di non finanziare "con le risorse di una campagna due progetti della stessa ditta"; pur tuttavia tale intenzione non è stata esplicitata puntualmente nel nuovo bando pubblicato in G.U.R.S. n. 49/2007, laddove, a tal proposito, si prevede che "un soggetto attuatore può presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto per anno".
Ciò premesso, considerato che "gli uffici istruttori, sulla base di questa interpretazione, hanno archiviato i nuovi progetti proposti da ditte che già risultavano inseriti nelle vecchie graduatorie", vien chiesto il parere dell'Ufficio circa la possibilità di "difendere in tutte le sedi la posizione già assunta, seppur esplicitata in maniera poco chiara nel testo del bando".
Al riguardo codesto Dipartimento è dell'avviso che la partecipazione al nuovo bando delle ditte i cui progetti sono stati finanziati a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa al bando precedente, determinerebbe, per tali beneficiari, il superamento dei previsti limiti massimi di superficie vitata per progetto.


2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata giova richiamare le disposizioni che qui rilevano.
Il "Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti", predisposto ai sensi del Reg (CE) n. 1493/99 e del Reg. (CE) n. 1227/2000, ed adottato con decreto 20 marzo 2001, al paragrafo 11, disponeva, tra l'altro, che "ogni anno sarà pubblicato un bando di gara a seguito del quale verranno predisposte le graduatorie" dei progetti presentati per accedere al regime di aiuto disciplinato dal medesimo Piano.
Con successivo D.D.G. n. 481 del 10 maggio 2004, il testo del paragrafo 11, sopra richiamato, del Piano regionale di che trattasi è stato, per quanto qui rileva, così sostituito: "la pubblicazione dei bandi potrà essere anche biennale. In tal caso si procederà allo scorrimento delle graduatorie già approvate, ..."
Il decreto 2 ottobre 2007, pubblicato in G.U.R.S. n. 49/2007, all'art. 1, prevede che "le graduatorie definitive predisposte ai sensi del bando per la selezione e la successiva predisposizione della graduatoria di cui al piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, adottato con il decreto del 10 novembre 2006, approvate con decreto n. 988 del 23 maggio 2007, ...., verranno utilizzate mediante scorrimento sino al loro completo esaurimento. La copertura finanziaria verrà assicurata dalle risorse che saranno assegnate dal MIPAF alla Regione per la campagna 2007/2008"; il successivo art. 2 del medesimo decreto 2 ottobre 2007, statuisce poi che "è adottato un nuovo bando per la selezione e la successiva predisposizione della graduatoria di cui al piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ....
La dotazione finanziaria da destinare a tale bando sarà quella assegnata dal MIPAF alla Regione per la campagna 2007/2008, detratta delle risorse necessarie per lo scorrimento delle graduatorie di cui al superiore Art. 1".
Infine, il sistema delle disposizioni sopra delineato va completato richiamando il paragrafo E del bando di gara adottato con il citato decreto 2 ottobre 2007 per la campagna 2007/2008, ai sensi del quale, tra l'altro, "un soggetto attuatore può presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto per anno, ...".
Così ricostruito il quadro delle disposizioni rilevanti in questa sede, si evidenzia che in forza della modifica, sopra riportata, del paragrafo 11 del richiamato Piano regionale, in alcune campagne (come riferito da codesta Amministrazione nella richiesta di parere), non si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo bando per l'accesso ai finanziamenti di che trattasi e le risorse assegnate alla Regione dal competente Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state utilizzate per assicurare il completo scorrimento di graduatorie già approvate, laddove, in particolare, taluni progetti ivi inseriti non fossero stati finanziati per insufficienza delle risorse disponibili nella campagna di emanazione del relativo bando.
Il decreto 2 ottobre 2007, sotto il profilo procedurale, ha previsto contestualmente:
* l'utilizzazione, mediante scorrimento sino a completo esaurimento, delle graduatorie definitive approvate ai sensi del bando adottato con decreto 10 novembre 2006, relativo alla campagna 2006/2007 (cfr. art. 1, decreto 20 marzo 2001);
* l'adozione di "un nuovo bando" per la selezione di nuovi progetti di riconversione e ristrutturazione dei vigneti (cfr. art. 2, decreto 20 marzo 2001).
Il medesimo decreto 2 ottobre 2001, sotto il profilo finanziario, ha disposto che le risorse assegnate dalla competente Amministrazione statale alla Regione siciliana per la campagna 2007/2008 saranno utilizzate:
* anzitutto, per lo scorrimento delle graduatorie definitive predisposte ai sensi del bando 10 novembre 2006 adottato per la campagna 2006/2007;
* successivamente, detratte le somme necessarie allo scorrimento di cui sopra, per il finanziamento del bando adottato con il decreto 2 ottobre 2007 con riferimento alla campagna 2007/2008.
Considerato dunque che, alla stregua del sistema sopra delineato, le risorse assegnate alla Regione per la campagna 2007/2008 potrebbero essere utilizzate per finanziare due diversi progetti presentati dalla medesima ditta con riferimento a campagne diverse, nella fattispecie in esame trattasi di accertare se le ditte destinatarie del finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa al bando approvato con decreto 10 novembre 2006, possano o meno presentare nuovi progetti per partecipare alla selezione di cui al bando adottato con decreto 2 ottobre 2007.
Al riguardo viene in rilievo la disposizione contenuta nel paragrafo E, sopra richiamato, del bando adottato con decreto 2 ottobre 2007, la quale, prevede che un soggetto attuatore del Piano può presentare "un solo progetto per anno".
Prima di procedere alla interpretazione della riferita disposizione pare opportuno evidenziare che il criterio interpretativo che qui rileva elaborato dalla giurisprudenza con riferimento agli atti amministrativi (quale è appunto il bando di gara) è quello per cui il contenuto e gli effetti di un atto amministrativo devono essere individuati in base a ciò che ne può ragionevolmente intendere il destinatario, con la conseguenza che in assenza di qualsiasi chiara specificazione nel bando e soprattutto in assenza di clausole espresse sulle cause che impediscono la partecipazione al bando ovvero sulle cause di esclusione dei concorrenti, esso va interpretato nel senso da comportare la più ampia partecipazione (cfr. C.d.S., sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 113; C.d.S., sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5898).
Ciò detto, si osserva che la riferita disposizione contenuta nel paragrafo E del bando adottato con decreto 2 ottobre 2007, laddove prevede che i soggetti destinatari degli interventi possono presentare un solo progetto per anno, deve interpretarsi nel senso che la preclusione opera con riferimento alla campagna considerata, e cioè alla campagna 2007/2008.
In altri termini, la presentazione, da parte di un soggetto attuatore, di un progetto in adesione al bando predisposto per la campagna 2007/2008, esclude che il medesimo soggetto possa presentarne un altro per la medesima campagna 2007/2008, ciò che garantisce il rispetto dei limiti massimi di superficie vitata, previsti nel bando, che possono essere agevolati dal regime di aiuti di che trattasi.
Pertanto alla stregua di quanto sopra precisato deve affermarsi che i soggetti che hanno presentato un progetto per la campagna 2006/2007 e che beneficiano dei finanziamenti a seguito dello scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 1 del decreto 2 ottobre 2007, possono presentare un nuovo progetto per la campagna 2007/2008 in adesione al bando predisposto con il predetto decreto 2 ottobre 2007.
Del resto, qualora l'Amministrazione avesse voluto escludere dalla campagna 2007/2008 le ditte beneficiarie di finanziamenti a seguito delle scorrimento delle graduatorie predisposte con riferimento al bando relativo alla campagna 2006/2007, tale intendimento avrebbe dovuto essere puntualmente specificato nel bando per la selezione dei progetti; ed invero, in assenza di una specifica previsione in tal senso opera il principio del favore per la più ampia partecipazione, principio questo che, sebbene sia consacrato come regola cardine delle procedure per l'aggiudicazione di pubblici contratti, si ritiene possa essere applicato anche con riferimento ai bandi che disciplinano selezioni ai fini della concessione di finanziamenti pubblici.
Si ribadisce infine che i limiti massimi di superficie vitata che possono essere agevolati dal regime di aiuti di che trattasi di cui al bando adottato con decreto 2 ottobre vanno considerati in relazione alla campagna di riferimento 2007/2008; pertanto, sotto tale profilo risulta superato il rilievo formulato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere, laddove si afferma che le ditte che beneficiano dello scorrimento delle graduatorie relative alla campagna 2006/2008, qualora presentino un nuovo progetto per la campagna 2007/2008, superano tali limiti massimi di superficie vitata.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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